Una guida completa per i condomini che vogliono affittare immobili con l'Accordo Territoriale di Genova
La risposta è sì. Un condominio, agendo tramite l'amministratore per conto dei comproprietari (ad esempio, per l'alloggio dell'ex portiere o altri immobili comuni), può stipulare un contratto di locazione a canone concordato (tipologia 3+2 o transitorio) seguendo l'Accordo Territoriale di Genova.
Tuttavia, è fondamentale comprendere che il trattamento fiscale per i condomini è diverso rispetto a quello di un proprietario persona fisica. Il nodo principale riguarda l'impossibilità di accedere al regime della cedolare secca.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 che i condomini sono esclusi dal regime della cedolare secca. Questa esclusione non è una svista, ma una scelta precisa del legislatore motivata da:
la particolare natura delle regole che sovrintendono alla gestione delle parti comuni condominiali;
il fatto che i contratti sono "usualmente stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio".
Il regime della cedolare secca (sia all'aliquota del 10% che del 21%) è riservato esclusivamente alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che non agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Se un proprietario persona fisica (un singolo condomino) affitta il proprio immobile privato a un condominio che lo desidera come alloggio per il custode, il proprietario persona fisica può fruire della cedolare secca, purché il condominio non eserciti attività di impresa.
È fondamentale comprendere che il condominio non è un soggetto passivo di imposta sui redditi. Non ha personalità giuridica per fini fiscali, quindi non "paga IRPEF". I redditi da locazione di immobili condominiali sono imputati al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
L'amministratore riscuote il canone di affitto (esempio: 12.000€ annui)
L'amministratore ripartisce il canone tra tutti i condomini secondo i loro millesimi (esempio: se possiedi il 15% dei millesimi, ricevi 1.800€)
Ogni condomino dichiara la propria quota nel Modello Redditi, Quadro RB ("Redditi da fabbricati")
Quella somma si somma ai redditi personali del condomino (stipendio, pensione, altri immobili)
L'IRPEF applicata è la aliquota marginale personale del singolo condomino (23%, 27%, 35%, 43%)
Condominio che affitta un immobile a canone concordato: 10.000€ annui
Se possiedi il 10% dei millesimi:
Tua quota di canone: 1.000€
Base imponibile IRPEF: 700€ (70% della tua quota, ridotto del 30%)
Se la tua aliquota marginale IRPEF è 27%: paghi 189€ (27% × 700€)
Se la tua aliquota marginale IRPEF è 35%: paghi 245€ (35% × 700€)
Anche senza la cedolare secca, stipulare un contratto a canone concordato seguendo l'Accordo Territoriale di Genova garantisce significativi benefici fiscali previsti dalla legge:
Secondo l'articolo 8 della Legge 431/1998, per i contratti stipulati a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa (come Genova), il reddito imponibile derivante al proprietario è ulteriormente ridotto del 30%.
Come funziona il calcolo:
sul canone annuo si applica prima la deduzione forfettaria ordinaria del 5%
sull'importo rimanente si applica l'ulteriore riduzione del 30%
Esempio concreto:
canone concordato: 10.000€ annui
base imponibile IRPEF: 7.000€ (70% del canone)
con aliquota marginale IRPEF del 27%: 1.890€ di imposta
Poiché il condominio non può usare la cedolare secca, deve pagare l'imposta di registro. Tuttavia, per i contratti concordati, l'imposta si calcola su una base ridotta.
L'articolo 8 della Legge 431/1998 stabilisce che il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%.
Calcolo pratico:
canone di 10.000€
imposta dovuta: 2% × 7.000 € = 140 € (invece di 200€ del contratto libero)
risparmio: 60 € annui
Nelle istruzioni del Modello RLI, questa tipologia è identificata con il codice "L2" (Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo).
Per gli immobili locati a canone concordato, è prevista una riduzione statale dell'IMU secondo il Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017.
L'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%. Questo significa che il condominio (e quindi i condomini pro-quota) pagherà il 25% in meno di IMU rispetto all'aliquota ordinaria.
Esempio concreto:
IMU ordinaria sull'immobile: 1.200 € annui
IMU con canone concordato: 900 € (75% di 1.200 €)
Risparmio: 300 € annui
⚠️ Importante: questo vantaggio non dipende dalla scelta tra cedolare secca e IRPEF ordinaria; è una caratteristica strutturale del canone concordato, applicabile sempre.
Molti Comuni, tra cui Genova, deliberano aliquote IMU ancora più basse (es. 0,4% o altre riduzioni) specificamente per gli immobili locati a titolo di abitazione principale.
Per accedere a questa ulteriore riduzione comunale, è necessario che il conduttore (l'inquilino) prenda la residenza nell'immobile.
L'Accordo Territoriale di Genova specifica che il conduttore deve dichiarare se intende assumere la residenza proprio al fine della corretta fruizione delle agevolazioni IMU.
Il canone concordato è determinato in base agli Accordi Territoriali tra Unioncasa Genova e le associazioni degli inquilini. Questo offre maggiore certezza economica rispetto ai contratti liberi, dove il proprietario potrebbe trovare difficoltà nel recupero del canone o nella gestione di controversie.
Riepilogo dei vantaggi fiscali del canone concordato per i condomìni
In sintesi: Un condominio locatore perde il vantaggio della cedolare secca al 10%. Tuttavia, grazie alla riduzione della base imponibile IRPEF del 30% e allo sconto IMU del 25%, l'impatto fiscale è mitigato significativamente, specialmente per condomini in scaglioni IRPEF bassi (23%).
Unioncasa Genova è l'associazione di riferimento per i proprietari che desiderano stipulare contratti di locazione a canone concordato nel territorio genovese. L'associazione:
ha sottoscritto l'Accordo Territoriale di Genova con le associazioni degli inquilini
fornisce assistenza nella determinazione del canone concordato secondo le tabelle dell'Accordo
rilascia l'attestazione di rispondenza necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali
offre consulenza completa su contratti, registrazione e gestione della locazione
supporta i condomini nella corretta applicazione delle normative fiscali
Per i condomìni che desiderano affittare immobili comuni o per i singoli condomini che affittano le proprie unità, Unioncasa Genova rappresenta il partner ideale per navigare le complessità normative e fiscali della locazione agevolata.
Ultimo aggiornamento: febbraio 2026